Alla legge 20 febbraio 1950, n. 64, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)nel primo comma dell'articolo 1 alle parole: "per gli uomini di eta', superiore a sedici anni, lire 400; per le donne di eta' superiore a sedici anni, lire 300; per i ragazzi di a ambo i sessi di eta' non superiore a sedici anni, lire 150" sono sostituite le seguenti: "per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni 2 lire 700; per i lavoratori di eta' non superiore a sedici anni, lire 400. Quando la durata dell'inabilita' si prolunghi il novantesimo giorno continuativo, le predette misure sono elevate a decorrere dal novantunesimo giorno rispettivamente a lire 900 ed a lire 525";
  • b)nel primo comma dell'articolo 2, alle parole: "retribuzione annua convenzionale di lire 210.000 per gli uomini e lire 150.000 per le donne e i ragazzi di ambo i sessi di eta' non superiore a sedici anni" sono sostituite le seguenti: "retribuzione annua convenzionale di lire 370.000 per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni e di lire 216.000 per i lavoratori di eta' non superiore a sedici a anni";
  • c)il quarto comma del medesimo articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Per i casi di inabilita' permanente, assoluta, nei quali sia indispensabile all'invalido un'assistenza personale continuativa e questa non sia prestata o direttamente dall'istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altro ente, la rendita e' integrata per tutta la durata di detta assistenza da un assegno mensile di lire 30.000";
  • d)il secondo, terzo, quarto e quinto comma dello articolo 3 sono sostituiti dai seguenti: "Oltre alla rendita di cui al primo comma e' corrisposto ai superstiti aventi diritto, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, un assegno, una volta tanto nelle seguenti misure:
  • a)lire 160.000 in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino a sedici anni di eta' o inabili al lavoro;
  • b)lire 200.000 in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino a sedici anni di eta' o inabili al lavoro;
  • c)lire 150.000 in Caso di sopravvivenza di soli figli fino a sedici anni di eta' o inabili al lavoro;
  • d)lire 120.000 negli altri casi. Gli assegni di cui alle lettere a), b) e c) sono annientati di lire 20.000 per ogni ascendente; fino al massimo di due, viventi a carico del defunto. Gli assegni di cui alle lettere b) e o) sono aumentati rispettivamente di lire 15.000 e 20.000 per ogni figlio avente diritto fino al massimo di cinque. L'assegno di cui alla lettera d) e' aumentato per ogni ascendente, fino al massimo di due, di lire 30.000, se viventi a carico del defunto e di lire 20.000 se non a carico del defunto".

Testo vigente dal 31 gennaio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-19;15~art12 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari