Art. 2 — Disciplina dei procedimenti pendenti
Le disposizioni del presente decreto non determinano spostamenti di competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non e' stata ancora esercitata l'azione penale. Per i procedimenti civili e penali instaurati a far data dal 1 settembre 1998, la competenza individuata in riferimento ai territori dei soppressi comuni di Colcavagno, Montiglio e Scandeluzza continua ad essere determinata in relazione alle precedenti previsioni delle tabelle delle circoscrizioni giudiziarie, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non e' stata ancora esercitata l'azione penale.
Testo vigente dal 26 gennaio 1999
