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Il militare in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza subisce una detrazione di anzianita' quando sia stato detenuto per condanna a pene restrittive della liberta' personale, o sia stato sospeso dal servizio per motivi disciplinari. La detrazione di anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle suddette posizioni. Il militare subisce una detrazione di anzianita' anche quando sia stato in aspettativa per motivi privati. L'articolo 5 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e l'articolo 9 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1989 al 11 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-02-01;53~art7 · fonte del testo

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