Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 1 gennaio 2017. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1995 al 9 ottobre 2010. 107 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico dei carabinieri, dei finazieri, dei graduati e dei vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e' subordinata al vincolo di un ulteriore ferma proporzionale alla durata del corso, fino ad un massimo di cinque anni, dalla quale possono essere prosciolti, a domanda, per gravi e comprovati motivi. Il programma e la durata dei corsi e del vincolo di ferma obbligatoria che essi comportano sono determinati con decreto, rispettivamente, del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze. Il vincolo della ferma obbligatoria di cui al comma 1 vale anche per i militari in servizio permanente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1989-02-01;53~art6 · fonte del testo
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