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La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico dei carabinieri, dei finazieri, dei graduati e dei vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e' subordinata al vincolo di un ulteriore ferma proporzionale alla durata del corso, fino ad un massimo di cinque anni, dalla quale possono essere prosciolti, a domanda, per gravi e comprovati motivi. Il programma e la durata dei corsi e del vincolo di ferma obbligatoria che essi comportano sono determinati con decreto, rispettivamente, del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze. Il vincolo della ferma obbligatoria di cui al comma 1 vale anche per i militari in servizio permanente.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1989 al 11 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-02-01;53~art6 · fonte del testo

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