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La categoria della riserva comprende i militari di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge che, cessati dal servizio permanente o dell'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra. Essi cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. In tale ultima posizione non hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1989 al 11 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-02-01;53~art11 · fonte del testo

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