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Per le materie ed i prodotti, di produzione nazionale, contemplati dall'art. 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, che siano impiegati direttamente dal proprietario o armatore della nave, senza intervento di cantiere o altro imprenditore, come pure per i materiali e gli oggetti di dotazione e ricambio e per i macchinari finiti e le parti staccate di essi, di produzione nazionale, destinati a navi in esercizio, le agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata si applicano a norma delle leggi 19 giugno 1940, n. 762, e 31 luglio 1954, n. 570. Per i materiali ed i prodotti contemplati dal precedente comma che siano destinati a navi estere, la restituzione della imposta generale sull'entrata all'esportazione, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, va liquidata a favore di colui che ne ha effettuato la fornitura al proprietario od armatore della nave.

Testo in vigore dal 4 agosto 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-07-19;764~art5 · fonte del testo

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