Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1961 al 22 dicembre 2008. 253 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'art. 4 della legge 17 luglio 1954, n. 522, e' modificato come segue: "Sono ammessi a registrazione col pagamento della imposta fissa ed i relativi corrispettivi sono esenti dalla imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti: alla costruzione della nave e dell'apparato motore, anche se stipulati separatamente; alla riparazione, modificazione e trasformazione degli scafi, degli apparati motori e dei macchinari od apparecchi ausiliari di bordo; alla costruzione di apparati motori di produzione nazionale, destinati a navi in esercizio. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai rapporti contrattuali tra il committente ed il cantiere o l'assuntore dei lavori, ivi compreso il costruttore dell'apparato motore, come pure a quelli posti in essere da cantiere o dall'assuntore medesimo per la integrale cessione ad altra impresa dei lavoro ad esso commesso. Sono egualmente ammessi a registrazione, con il pagamento della imposta fissa ed il relativo corrispettivo e' esente dalla imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti alla prima vendita delle navi costruite in proprio dai cantieri, nonche' alla vendita nel corso della costruzione o dell'allestimento di navi iniziate in proprio dai cantieri stessi. Sono amessi a registrazione col pagamento della imposta fissa, i contratti stipulati dai cantieri, dai committenti o dagli armatori: per l'acquisto di materie e prodotti occorrenti ai lavori di cui al primo comma, nonche' per le prestazioni di servizi relativi ai lavori stessi; per l'allestimento e arredamento delle navi, nonche' per i lavori di riparazione e trasformazione relativi; per l'installazione su navi in esercizio di macchinari finiti e di parti staccate di essi".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-07-19;764~art6 · fonte del testo
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