Il pagamento dell'assegno supplementare di congrua e' ordinato, in via continuativa, dalle direzioni provinciali del tesoro, in base a ruolo di spesa fissa. Il titolare del beneficio ecclesiastico, all'atto della riscossione dell'assegno di congrua, e' tenuto a sottoscrivere, sotto la propria responsabilita', una dichiarazione attestante di essere stato in possesso del beneficio stesso per tutto il periodo di tempo cui si riferisce la riscossione, e di avere adempiuto alle funzioni del suo ufficio. La comunicazione di vacanza del beneficio ecclesiastico, di cui all'articolo 31 del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, va effettuata dall'ordinario diocesano, nello stesso termine di otto giorni, oltre che alla prefettura anche alla direzione provinciale del tesoro.

Testo vigente dal 14 agosto 1974

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-07-26;343~art41 · fonte del testo

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