Una questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza, in presenza di norme generali e derogatorie, in tanto può porsi in quanto si assume che questa ultime, poste in relazione alle prime, siano in contrasto con tale principio; viceversa, quando si assume a termine di raffronto del giudizio di uguaglianza la norma derogatrice, la questione in effetti ha per oggetto la norma generale - in contrasto con l'oggetto e la funzione del giudizio di legittimità costituzionale in relazione all' art. 3 Cost., che è diretto al riequilibrio del sistema, mediante il ripristino della normativa generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare - con conseguente manifesta inammissibilità della questione stessa. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, della legge 23 ottobre 1969, n. 789 denunziato - per violazione dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui non prevede che il beneficio, attribuito al personale collocato nella categoria non di ruolo del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 21 della legge n. 959 del 1962 - della conservazione della anzianità di servizio posseduta per il precedente servizio reso all'Amministrazione in base a rapporto di natura privatistica - sia attribuito anche al personale collocato nelle categorie non di ruolo del Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 25 della L. n. 1290 del 1962 (in parte successivamente transitato al Ministero delle Finanze). - cfr. S. nn. 6/1988, 46/1983, 2/1982.
Art. 5 Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale