Corte costituzionale

Ordinanza n. 582/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/05/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo

comma, della legge 23 ottobre 1969, n. 789 ("Modifiche alle norme sul

servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri

immobiliari"), promosso con ordinanza emessa il 14 giugno 1983 dal

Consiglio di Stato - Sezione IV giurisdizionale - sui ricorsi riuniti

proposti dal Ministero delle Finanze contro Porfili Roberto ed altri,

iscritta al n. 978 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19- bis dell'anno 1985;

Visti l'atto di costituzione di Porfili Roberto ed altri nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza 14

giugno 1983 ( n. 978 R.O. del 1984), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, della legge

23 ottobre 1969, n. 789, nella parte in cui non prevede che il

beneficio, attribuito al personale collocato nella categoria non di

ruolo del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 21 della legge

n. 959 del 1962 - della conservazione della anzianità di servizio

posseduta per il precedente servizio reso all'Amministrazione in base

a rapporto di natura privatistica - sia attribuito anche al personale

collocato nelle categorie non di ruolo del Ministero del Tesoro ai

sensi dell'art. 25 della l. n. 1290 del 1962 (in parte

successivamente transitato al Ministero delle Finanze);

che tale questione è stata sollevata sotto il profilo che la

norma impugnata contrasterebbe con l'art. 3 Cost., non essendo

giustificata l'esclusione da tale beneficio del personale collocato

nelle categorie non di ruolo del Ministero del Tesoro ai sensi

dell'art. 25 della l. n. 1290 del 1962;

Considerato che, come si riconosce nella stessa ordinanza di

rimessione, il collocamento tra il personale statale non di ruolo del

personale assunto con rapporto privatistico non comporta di per sé

la conservazione della precedente anzianità di servizio;

che, pertanto, la norma impugnata, prevedendo la conservazione

dell'anzianità di servizio per il personale inquadrato tra i

dipendenti non di ruolo del Ministero delle Finanze ex art. 21 della

l. n. 959 del 1962, ha introdotto una deroga alla disciplina generale

in materia, in relazione a valutazioni, in ordine al servizio in

precedenza esplicato da tale personale, che rientrano nella

discrezionalità del legislatore;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, una questione di

legittimità costituzionale per violazione del principio di

uguaglianza, in presenza di norme generali e derogatorie, in tanto

può porsi in quanto si assume che queste ultime, poste in relazione

alle prime, siano in contrasto con tale principio;

che, viceversa, quando si assume a termine di raffronto del

giudizio di uguaglianza la norma derogatrice, la questione in effetti

ha per oggetto la norma generale, in contrasto con l'oggetto e la

funzione del giudizio di legittimità costituzionale in relazione

all'art. 3 Cost., che è diretto al riquilibrio del sistema, mediante

il ripristino della normativa generale, ingiustificatamente derogata

da quella particolare (Corte cost. 19 gennaio 1988, n. 6; 10 marzo

1983, n. 46; 14 gennaio 1982, n. 2);

che, pertanto, la questione sollevata, assumendo a termine di

raffronto del giudizio di uguaglianza la norma derogatrice, è

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, della legge

23 ottobre 1969, n. 789 ("Modifiche alle norme sul servizio

ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri

immobiliari"), sollevata con l'ordinanza 14 giugno 1983 (n. 978 R.O.

del 1984) del Consiglio di Stato, sez. IV giurisdizionale, in

riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:582 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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