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All'articolo 23, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il prefetto, sentito il parere del Consiglio direttivo di cui all'articolo 4 della presente legge, determina con decisione definitiva, entro 15 giorni dalla ricezione dei verbali, l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli articoli 17 e 22 predetti, con facolta' di ridurre l'importo fino alla meta' ma comunque non al disotto dei limiti minimi stabiliti dagli stessi articoli 17 e 22". All'ultimo comma del predetto articolo sono aggiunte le seguenti parole: "non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine".

Testo in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;367~art17 · fonte del testo

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