Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1963 al 16 dicembre 2010. 96 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: All'articolo 23, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il prefetto, sentito il parere del Consiglio direttivo di cui all'articolo 4 della presente legge, determina con decisione definitiva, entro 15 giorni dalla ricezione dei verbali, l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli articoli 17 e 22 predetti, con facolta' di ridurre l'importo fino alla meta' ma comunque non al disotto dei limiti minimi stabiliti dagli stessi articoli 17 e 22". All'ultimo comma del predetto articolo sono aggiunte le seguenti parole: "non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-03-05;367~art17 · fonte del testo
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