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[1]Alla legge 23 settembre 1920, n. 1365, che modifica e convalida il R. decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, e' aggiunto il seguente:
[2]Art. 21. - Ai contravventori alle norme del regolamento di distribuzione dell'acqua, di cui all'art. 125 del regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1921, n. 195, ed a tutte le altre disposizioni del regolamento stesso e' applicabile una penale da L. 5 a L. 500.
[3]Spetta al Consiglio di amministrazione di determinare la misura della penale applicabile a ciascuna infrazione.
[4]E' data facolta' all'Ente di provvedere alla nomina di propri agenti giurati, i quali sono a tutti gli effetti considerati agenti di forza pubblica. Tale qualifica puo' altresi' essere conferita ai dirigenti tecnici ed amministrativi dell'esercizio dell'acquedotto.
[5]Il riconoscimento degli agenti da parte del prefetto di una delle Provincie, nella cui giurisdizione rientrano le opere dell'acquedotto, ha efficacia anche nelle altre Provincie attraversate dall'acquedotto stesso; e cio' deve farsi risultare dalla relativa patente.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1929 al 5 giugno 1999
