Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1965 al 12 aprile 1968. Leggi il testo vigente →

[1]Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie si provvede:

  • a)con un contributo personale annuo da corrispondersi alla Cassa dagli iscritti all'assistenza sanitaria: detto contributo - stabilito per la, prima convenzione in lire 20.000 annue e potra' essere modificato dal Comitato dei delegati con deliberazione approvata dal Ministero di grazia e giustizia;
  • b)con il concorso finanziario della Cassa. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 luglio 1965

[2]SARAGAT

[3]MORO - DELLE FAVE - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE

Testo in vigore dal 17 luglio 1965 al 12 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-07-05;798~art16 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari