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Il servizio di assistenza sanitaria, di cui al precedente articolo, e' prestato da uno degli enti di diritto pubblico che provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori e' autorizzata a stipulare la relativa convenzione che dovra' essere deliberata dal Comitato dei delegati e sottoposta all'approvazione del Ministero di grazia e giustizia. Le prestazioni sanitarie consistono nella assistenza ospedaliera tanto medica che chirurgica, negli accertamenti diagnostici e di laboratorio e nelle cure fisiche.

Testo in vigore dal 17 luglio 1965 al 12 aprile 1968

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