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Lavoro
Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619
Legge 27 novembre 1956, n. 1407
- Aggiornato al
- 15 luglio 1982
- Articoli
- 10
- Versioni storiche
- 13
- Art. 1Ai titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile…
- Art. 2Ai fini del godimento delle prestazioni dell'Opera di previdenza, sono equiparati, ai…
- Art. 3L'indennita' di buonuscita prevista dall'articolo 48 del testo unico delle disposizioni…
- Art. 4Ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, sono esclusi i periodi…
- Art. 5L'articolo 52 del citato testo unico e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui…
- Art. 6L'articolo 53 del citato testo unico e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali in…
- Art. 7Il godimento degli assegni vitalizi non puo' avere decorrenza anteriore a due anni dalla…
- Art. 8senza rubricaabrogato
- Art. 9Ai fini dell'assistenza, scolastica e climatica, sono equiparati agli orfani, i figli…
- Art. 10La presente legge ha effetto dal 1º gennaio Restano fermi i diritti acquisiti alla data…
