Ai titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni e' concessa una 13ª mensilita' del trattamento complessivo loro spettante al 16 dicembre di ogni anno, da corrispondersi nella seconda quindicina del mese di dicembre. Per i titolari, ai quali l'assegno vitalizio non sia spettato per l'intero anno, la 13ª mensilita' compete in ragione di un dodicesimo, per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, del trattamento mensile dovuto al 16 dicembre oppure alla data di cessazione dell'assegno, se anteriore, e va corrisposta, rispettivamente nella seconda quindicina di dicembre oppure alla cessazione dell'assegno. La 13ª mensilita' e' soggetta alle stesse ritenute che si applicano sull'assegno vitalizio.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-11-27;1407~art1 · fonte del testo

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