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Agli effetti dell'applicazione, per l'anno 1962, della tassa relativa alle occupazioni permanenti, i Comuni e le Province sono autorizzati a deliberare le nuove tariffe entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I periodi di tempo previsti per i vari adempimenti dagli articoli 274 e seguenti del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 11 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, decorrono dalla data della deliberazione. Per le deliberazioni riguardanti le tariffe comunali e provinciali relative alla tassa per le occupazioni temporanee, si osservano le disposizioni di cui all'art. 21 del medesimo testo unico per la finanza locale. Le convenzioni a tariffa ridotta, stipulate con i contribuenti prima della pubblicazione della presente legge per il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, decadono dalla data di applicazione della nuova tariffa.

Testo in vigore dal 9 maggio 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-18;208~art6 · fonte del testo

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