Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112,convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112,convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1962 al 22 dicembre 2008. 142 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Agli effetti dell'applicazione, per l'anno 1962, della tassa relativa alle occupazioni permanenti, i Comuni e le Province sono autorizzati a deliberare le nuove tariffe entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I periodi di tempo previsti per i vari adempimenti dagli articoli 274 e seguenti del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 11 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, decorrono dalla data della deliberazione. Per le deliberazioni riguardanti le tariffe comunali e provinciali relative alla tassa per le occupazioni temporanee, si osservano le disposizioni di cui all'art. 21 del medesimo testo unico per la finanza locale. Le convenzioni a tariffa ridotta, stipulate con i contribuenti prima della pubblicazione della presente legge per il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, decadono dalla data di applicazione della nuova tariffa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-04-18;208~art6 · fonte del testo
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