Decreto 4 dicembre 2008
Il Decreto 4 dicembre 2008 (in G.U. 02/02/2009, n. 29) ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2007 in euro 77,78 a capo, viene aumentata a euro 112,61 per i capi iscritti ai libri genealogici ed a euro 82,84 per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008"; - (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2007 in euro 102,31 a capo rimane confermata a euro 102,31 per i capi non iscritti ai libri genealogici ed e' stabilita in euro 142,93 per i capi iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008".