Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1975 al 6 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →

Il primo comma dell'articolo 23 e' sostituito con il seguente: "Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge debbono, a pena di decadenza, denunciare preventivamente al Ministro per il turismo e lo spettacolo l'inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei cortometraggi e dei film di attualita', presentando, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con l'indicazione delle rispettive mansioni, nonche' ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalita' del film".

Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-06-21;287~art9 · fonte del testo

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