L'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, e' sostituito dal seguente: "Il piano regolatore generale del comune di Venezia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, viene attuato mediante piani particolareggiati concernenti singole zone della citta' di Venezia insulare compresa la fascia litoranea da San Nicolo' a Pellestrina inclusa e la Giudecca, nonche' le isole di Murano, Burano, Mazzorbo, Torcello e le altre isole della laguna con edifici monumentali. In deroga alle disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, i piani particolareggiati di cui al primo comma saranno redatti, pubblicati ed approvati con le norme contenute negli articoli da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'approvazione di tali piani particolareggiati, nelle zone di cui al primo comma, non potra' essere autorizzata ed eseguita alcuna opera senza il preventivo nulla-osta del Magistrato alle acque, il quale accertera', sentita la sezione urbanistica, che le opere non siano tali da compromettere il futuro assetto della citta', secondo le previsioni del piano regolatore generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962. Restano, peraltro, salve le opere in corso di esecuzione o eseguite sulla base ed in conformita' di licenze edilizie rilasciate con l'osservanza delle disposizioni del piano regolatore generale 17 dicembre 1962 ovvero sulla base ed in conformita' di licenze edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore del piano regolatore generale, cui vanno applicate, a tutti gli effetti, le sole norme urbanistiche antecedenti al piano regolatore generale stesso. Per i lavori e le espropriazioni da eseguire per scopo di risanamento nell'ambito del piano generale e di quelli particolareggiati, puo' essere concesso al comune un contributo statale nella misura del 50 per cento nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 2 della presente legge".

Testo vigente dal 16 luglio 1966

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 154/1969

    Questione infondata
    17 dicembre 1969

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma quarto, seconda parte della legge 31 marzo 1956, n. 294, nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 5 luglio 1966 n. 526, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la stessa questione è stata già dichiarata infondata con sentenza n. 107 del 1968 della Corte e la nuova ordinanza di rimessione non propone motivi nuovi che possano indurre ad un riesame della questione stessa.

    Art. 3 cost. · Art. 4 Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico · Art. 6 Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294 e nuove norme · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 107/1968

    Questione infondata
    19 luglio 1968

    L'art. 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia, ha portata generale, con la conseguenza che trova applicazione tanto all'edilizia pubblica che a quella privata. Pertanto, sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale del predetto articolo, nel corso di una controversia tra privati e relativa a rapporti tra privati, non ha fondamento l'eccezione di irrilevanza della questione stessa.

    Art. 3 cost. · Art. 4 Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico · Art. 6 Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294 e nuove norme

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:legge:1966-07-05;526~art6 · fonte del testo

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