Corte costituzionale

Ordinanza n. 154/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1969 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma

quarto, seconda parte, della legge 31 marzo 1956, n. 294 (provvedimenti

per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia),

nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526,

promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio 1968 dal tribunale di

Venezia nel procedimento civile vertente tra Sandi Celestino e

Saccomani Antonio ed altri, iscritta al n. 109 del Registro ordinanze

1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 del

10 agosto 1968.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto che con ordinanza del 1 febbraio 1968 il tribunale di

Venezia nel procedimento civile vertente tra Celestino Sandi e Antonio

Saccomani, Ugo Bellotto, Francesca Zucchi, Lidia Miozzi ed altri, ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale del quarto comma,

secondo inciso (dalla parola "ovvero" al punto) dell'art. 4 della legge

31 marzo 1956, n. 294, secondo il testo di cui all'art. 6 della legge 5

luglio 1966, n. 526, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che l'ordinanza è stata regolarmente notificata e comunicata, ed è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1968, n. 203;

che davanti a questa Corte, con deduzioni depositate l'8 aprile

1968, ed a mezzo degli avvocati Danilo Francescut e Franzo Finzi de

Barbora, si è costituito il Sandi, chiedendo che fosse dichiarata la

fondatezza della questione;

che si sono inoltre costituiti, a mezzo degli avvocati prof. Enrico

Guicciardi, Guglielmo Almansi e Guido Viola e con deduzioni depositate

il 10 aprile 1968, Antonio Saccomani, Ugo Bellotto, Francesca Zucchi e

Lidia Miozzi i quali hanno concluso per l'infondatezza della questione;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri

a mezzo dell'Avvocato generale dello Stato, il quale, con deduzioni

depositate l'11 aprile 1968, ha parimenti concluso per la non

fondatezza;

Considerato che la questione, ancorché profilata in termini meno

ampi, è identica a quella sollevata dalla Corte di appello di Venezia

con ordinanza del 17 novembre 1966 è dichiarata non fondata con

sentenza n. 107 del 1968 di questa Corte;

che nel caso in esame non sono stati addotti né sussistono motivi

che possano indurre ad una diversa decisione, e valgono le stesse

ragioni enunciate nella predetta sentenza;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, dell'art. 4,

comma quarto, seconda parte, della legge 31 marzo 1956, n. 294

(provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale

di Venezia) nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 5 luglio 1966,

n. 526, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO

PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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