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Miscellanea
Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294 e nuove norme
Legge 5 luglio 1966, n. 526
Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294 e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della citta' di Venezia
- Aggiornato al
- 16 luglio 1966
- Articoli
- 11
- Versioni storiche
- 11
- Art. 1Per l'esecuzione, da parte del Magistrato alle acque di Venezia, di opere urgenti ed…
- Art. 2Per le finalita' di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6 della legge 31 marzo…
- Art. 3Le percentuali di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1956, n…
- Art. 4Per il restauro degli edifici demaniali e l'esproprio di fabbricati privati da destinare…
- Art. 5Le opere in applicazione del piano particolareggiato o di risanamento di Venezia hanno la…
- Art. 6L'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, e' sostituito dal seguente: "Il piano…
- Art. 7Il comune di Venezia e' autorizzato ad assumere prestiti ventennali anche in forma…
- Art. 8I prestiti previsti dal precedente articolo sono garantiti dallo Stato per l'adempimento…
- Art. 9Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro…
- Art. 10Le somme residue fra il ricavo dei prestiti di cui all'articolo 7 e le spese previste…
- Art. 11Con la legge di approvazione del bilancio saranno determinati gli stanziamenti da…
