I prestiti previsti dal precedente articolo sono garantiti dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi. Per i singoli prestiti, la garanzia sara' prestata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno e le finanze. Quale concorso nelle spese inerenti all'attuazione del programma previsto dalla presente legge, il Tesoro dello Stato assume a proprio carico il servizio per capitale e interessi dei prestiti di cui all'articolo precedente per i primi dieci anni di ciascuno di essi, in base al rispettivo piano di ammortamento.

Testo vigente dal 16 luglio 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-07-05;526~art8 · fonte del testo

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