Art. 6 — Modifiche all'articolo 12 e all'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10

L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' sostituito dal seguente: «Art. 12. - (Relazione generale sulla situazione economica del Paese). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente». All'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e' istituita una commissione composta da due esperti in discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La commissione valuta le informazioni da far confluire nella Relazione di cui all'articolo 12, individuando le parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni interessate e dell'ISTAT. Entro due mesi dalla sua costituzione, la commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui da' conto dell'attivita' svolta. Il Ministro invia la relazione di cui al precedente periodo alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Per l'anno 2011 la Relazione di cui all'articolo 12 e' presentata entro il 30 settembre». All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 17-sexies e' abrogato.

Testo vigente dal 12 aprile 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-04-07;39~art6 · fonte del testo

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