Il testo dell'articolo 25 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' cosi' modificato: "Le mancanze per le quali sono previste per il personale stabile le seguenti sanzioni: sospensione dal servizio con privazione dello stipendio per il periodo di undici giorni o per un periodo superiore; retrocessione; revoca; destituzione; comportano, per il personale in prova, il licenziamento. Autorita' competente a deliberare, nei casi predetti, il licenziamento, e' il direttore generale. Se le mancanze per le quali, per il personale stabile, e' prevista la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio di durata superiore a giorni dieci, sono connesse con fatti non dolosi di natura professionale, il direttore generale ha facolta' di deliberare il licenziamento, salvo che non ritenga di rinviare l'incolpato al giudizio delle autorita' previste dall'articolo 125. In questo caso, il personale in prova e' punibile con la stessa sanzione comminata per il personale stabile ed e' applicabile altresi' l'articolo 124 (circostanze attenuanti)".

Testo vigente dal 4 marzo 1974

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-02-02;25~art8 · fonte del testo

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