Il primo comma dell'articolo 133 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituito dai seguenti commi: "In ordine alle mancanze contemplate dal precedente articolo, vengono effettuati, a cura di uno o piu' inquirenti, i necessari accertamenti, nel corso dei quali il personale ha facolta' di farsi assistere da persona di sua fiducia. Terminati gli accertamenti, l'autorita' competente ad instaurare il procedimento formale, se ritiene che si debba procedere, contesta la mancanza all'incolpato e trasmette gli atti al consiglio di disciplina con una relazione che riassume i risultati degli accertamenti, individua i responsabili, indica le prove e gli indizi raccolti, e si esprime sull'attendibilita' di questi".

Testo vigente dal 4 marzo 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-02-02;25~art6 · fonte del testo

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