All'articolo 25 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e' aggiunto il seguente comma: "Con le stesse modalita' di cui al predetto articolo 23 sono nominati anche tre rappresentanti del personale supplenti, che partecipano alle sedute del comitato di esercizio, quando siano trattate questioni che interessano direttamente o indirettamente il personale, nei casi di impedimento, per qualsiasi causa, dei rappresentanti del personale titolari".

Testo vigente dal 4 marzo 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-02-02;25~art9 · fonte del testo

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