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Fino al 30 giugno 1963 e' concesso, per la demolizione e la costruzione di navi di cui all'articolo 2, un contributo pari alla differenza fra il contributo previsto dall'articolo 5 della legge 17 luglio 1954, n. 522, relativo al primo anno di applicazione della medesima legge, e quello inerente all'esercizio finanziario in cui viene emesso il provvedimento di ammissione ai benefici contemplati dalle presenti disposizioni. Il contributo, comunque, non puo' riferirsi ad un tonnellaggio di stazza lorda superiore al 75 per cento di quello da demolire. In ogni caso la misura del contributo non puo' superare l'importo di lire 35.000 per tonnellata di peso della nave scarica ed asciutti con esclusione della zavorra fissa.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1962 al 21 luglio 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-01-09;2~art3 · fonte del testo

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