Articolo abrogato dalla l. 21 giugno 1964, n. 467.
Abrogato dal 21 luglio 1964
Articolo abrogato dalla l. 21 giugno 1964, n. 467.
Abrogato dal 21 luglio 1964
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1962 al 21 luglio 1964. 49 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Ai proprietari di navi sino a 500 tonnellate di stazza lorda, addette al piccolo cabotaggio, che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2 della presente legge e' concesso il contributo massimo stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 3. Il contributo massimo e' concesso anche alle societa' di preminente interesse nazionale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GIUGNO 1964, N. 467
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-01-09;2~art4 · fonte del testo
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