Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 maggio 1966, n. 358, e' sostituito dal seguente: "A detto Centro e' attribuito, inoltre, il compito di collaborare con le regioni, per quanto di loro competenza, con il Ministero della sanita' e con gli enti interessati per il potenziamento della profilassi e prevenzione della cecita', nonche' con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero dell'interno per il recupero sociale e l'assistenza ai minorati della vista che abbiano un residuo visivo in entrambi gli occhi non superiore a tre decimi".

Testo vigente dal 5 aprile 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-03-12;61~art1 · fonte del testo

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