Lo stanziamento di cui all'articolo 1 e' destinato, quanto a lire 5.000 milioni, alle regioni per la realizzazione delle iniziative di cui al medesimo articolo, da attuare mediante convenzione con centri specializzati, per la creazione di nuovi centri dove questi non esistano ed il potenziamento di quelli gia' esistenti. Con decreto del Ministro della sanita', da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1, nonche' i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei centri di cui al medesimo comma 1. La restante disponibilita' di lire 1.000 milioni e' assegnata alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecita', per le attivita' istituzionali. L'attivita' della Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecita' e' sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanita'. La Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecita', entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmette al Ministero della sanita' una relazione sull'attivita' svolta nell'esercizio precedente nonche' sull'utilizzazione dei contributi di cui al comma 3. Le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, forniscono al Ministero della sanita' gli elementi informativi necessari per la puntuale valutazione dei risultati ottenuti nella prevenzione della cecita', nell'educazione e nella riabilitazione visiva, tenendo conto del numero dei soggetti coinvolti e dell'efficacia. Il Ministro della sanita', entro il 30 settembre di ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle politiche inerenti la prevenzione della cecita', l'educazione e la riabilitazione visiva nonche' sull'utilizzazione dei contributi erogati dallo Stato per tali finalita'.

Testo vigente dal 4 settembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;284~art2 · fonte del testo

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