L'articolo 12 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' modificato come segue: "Il parere della Commissione di cui all'articolo precedente, qualora non sia accettato dall'interessato, e' sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro per la sanita' e composta di:

  • a)un direttore di clinica oculistica e, quale suo supplente, un funzionario medico dei ruoli del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale;
  • b)un primario ospedaliero oculista designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili;
  • c)un medico oculista designato dall'Unione italiana dei ciechi. La Commissione superiore e' presieduta dal sanitario indicato alla lettera a) del comma precedente. Il presidente e i componenti durano in carica tre anni. In caso di necessita' la Commissione puo' essere ampliata ed articolata, su proposta dell'Opera, in diverse sottocommissioni i cui componenti, designati dagli enti di cui al primo comma, sono nominati dal Ministro per la sanita'".

Testo vigente dal 5 settembre 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-08-10;718~art3 · fonte del testo

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