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Ove all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del citato testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 43 del 1973, o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e suc- cessive modificazioni, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste e' disposta, con decreto del Ministro delle finanze, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione e' disposta per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a due mesi. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga piu' di due volte, puo' essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 e' ammesso ricorso amministrativo.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1994 al 19 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-01-18;50~art5 · fonte del testo

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