Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali e' necessario:

  • a)essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita';
  • b)godere il pieno esercizio dei diritti civili;
  • c)essere di ineccepibile condotta morale;
  • d)avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione e' richiesta;
  • e)essere in possesso ((della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328)); 2
  • f)avere conseguito l'abilitazione professionale. L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 2016, N. 42, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2016, N. 89)). 2 ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 2016, N. 42, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2016, N. 89)). 2 Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. Le modalita' di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonche' la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovra' emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2016, n. 89

2

Il D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2016, n. 89, ha disposto (con l'art. 1-septies, comma 2) che "Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonche' i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente".

Testo vigente dal 29 maggio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 29 maggio 2016. 235 parole tolte, 63 parole aggiunte in 6 capoversi.

e) essere in possesso tolto: del diploma di perito industriale aggiunto: della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

… Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. tolto: Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

tolto: a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;

tolto: b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;

tolto: c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;

tolto: d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma. Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attivita' nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 2016, N. 42, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2016, N. 89. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 2016, N. 42, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2016, N. 89. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2016, n. 89

    Il D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2016, n. 89, ha disposto (con l'art. 1-septies, comma 2) che "Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonche' i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-02-02;17~art2 · fonte del testo

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