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All'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e' sostituito il seguente: "Ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni spetta un compenso di lire 12.000 per i primi dieci o frazione di dieci candidati esaminati, da aumentare di lire 6.000 per ogni ulteriore gruppo di dieci o frazione di dieci candidati. Tali importi sono ridotti alla meta' qualora detti componenti abbiano diritto al trattamento di missione. Ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato e' corrisposto, limitatamente ai giorni di effettivo svolgimento delle prove di esame, in aggiunta al trattamento di cui al comma precedente, un compenso pari al trentesimo dello stipendio mensile iniziale previsto per i dipendenti statali con coefficiente di stipendio 500, con esclusione di eventuali quote di aggiunta famiglia e di altre indennita'. Ai professori universitari collocati a riposo si applica, per quanto riguarda l'eventuale trattamento missione, il disposto della legge 24 gennaio 1958, numero 18".

Testo in vigore dal 2 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 863/1988

    Questione infondata
    21 luglio 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni), come sostituito dall'art. 1, legge 31 dicembre 1962, n. 1866 (Modifiche all'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378), sollevata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 33, quinto comma,…

    Art. 5 Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni · Art. 1 Modifiche all'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 · Art. 3 cost. · Art. 33 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1866~art1 · fonte del testo

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