Corte costituzionale

Ordinanza n. 863/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 8

dicembre 1956, n. 1378 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio

delle professioni), come sostituito dall'art. 1 della legge 31

dicembre 1962, n. 1866 (Modifiche all'art. 5 della legge 8 dicembre

1956, n. 1378), promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1987 dal

Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Amato

Salvatore e il Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 544

del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione di Amato Salvatore nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza in data 27 giugno 1987, il Pretore di

Napoli ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, come

sostituito dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866, nella

parte in cui, per i componenti delle commissioni di esami per

l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale,

non si prevede lo stesso compenso di quello previsto per i componenti

delle commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio di altre

professioni; e ciò per preteso contrasto con gli artt. 3, primo

comma, 33, quinto comma e 36, primo comma, della Costituzione;

che, a parte la diversità delle prestazioni rese nelle diverse

commissioni di esame di abilitazione all'esercizio delle varie

professioni, la valutazione degli apporti dei componenti è rimessa

alla discrezionalità del legislatore, che rimane insindacabile nel

giudizio di costituzionalità siccome non degrada in arbitrio;

che, per quanto la censura riferita all'art. 33, quinto comma,

Cost., anzitutto manca in modo assoluto una specifica motivazione sul

punto ed, inoltre, non è dato vedere altrimenti il modo in cui la

norma costituzionale invocata possa risultare violata dalla

determinazione dell'entità del compenso spettante ai componenti

delle commissioni per gli esami per l'abilitazione all'esercizio

professionale;

che non sussiste la lamentata violazione dell'art. 36, primo

comma, Cost., in quanto il compenso spettante ai componenti

costituisce solo una parte accessoria della complessiva posizione

reddituale di tali soggetti, dato il carattere episodico, eventuale e

temporalmente limitato, della prestazione retribuita;

che, conseguentemente, la proposta questione deve essere

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (Esami di

Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni), come

sostituito dall'art. 1, legge 31 dicembre 1962, n. 1866 (Modifiche

all'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378), sollevata, con

riferimento agli artt. 3, primo comma, 33, quinto comma, e 36, primo

comma, della Costituzione, dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:863 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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