Chi presenta armi da provare al Banco deve essere munito di regolare licenza di fabbricazione rilasciatagli da una delle questure della Repubblica ed inoltre deve depositare presso la Direzione del Banco la propria marca di fabbrica che puo' essere rifiutata dalla Direzione stessa qualora ne ravvisasse imitazione servile di marchio gia' depositato da altro fabbricante. Chiunque commerci, esponga in vendita o detenga in negozi o relativi magazzini armi complete o canne di armi soggette a prova, le quali non abbiano subita la prova stessa e non ne portino il marchio, e' punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 per arma.

Testo vigente dal 23 marzo 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-02-23;186~art5 · fonte del testo

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