Con regolamento da approvarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per la difesa e con il Ministro per l'interno,- saranno emanate le norme per la applicazione della presente legge, particolarmente quelle concernenti l'amministrazione ed il funzionamento del Banco di prova - nel cui Consiglio di amministrazione avranno adeguato posto le rappresentanze degli enti pubblici fondatori e dei settori produttivi interessati - la composizione ed approvazione dei punzoni-tipo e contrassegni e dei certificati comprovanti le prove eseguite, le prove cui dovranno essere sottoposte le armi, l'accertamento delle contravvenzioni, la vigilanza governativa sul Banco in relazione anche alle leggi sulla sicurezza pubblica e sulle armi.

Testo vigente dal 23 marzo 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-02-23;186~art8 · fonte del testo

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