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Miscellanea
Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco portatili
Legge 23 febbraio 1960, n. 186
- Aggiornato al
- 6 gennaio 2011
- Articoli
- 8
- Versioni storiche
- 13
- Art. 1Le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensione fabbricate in Italia, le…
- Art. 2senza rubricaabrogato
- Art. 3Le tariffe per le prove delle armi da fuoco soggette alle disposizioni della presente…
- Art. 4I punzoni-tipo occorrenti al marchio delle armi sono provveduti al Banco di prova dal…
- Art. 5Chi presenta armi da provare al Banco deve essere munito di regolare licenza di…
- Art. 6Le contraffazioni ai marchi di prova vengono punite ai sensi del Codice penale.
- Art. 7Le disposizioni della presente legge non si applicano alle armi prodotte da stabilimenti…
- Art. 8Con regolamento da approvarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, su…
