Art. 8 — Norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici

In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni:

  • a)possono promuovere e sviluppare presidi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di servizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonche' di assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessita' e dell'entita' del danno subito, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilita', anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute operanti nel settore;
  • b)favoriscono l'attivita' delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici;
  • c)favoriscono sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani per crimini domestici;
  • d)predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse a tale fine destinate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2;
  • e)acquisiscono dati e monitorano l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessita' delle vittime stesse e alla frequenza dei crimini nei riguardi dei gruppi piu' deboli, al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire i crimini stessi. Salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 1 febbraio 2018

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urn:nir:stato:legge:2018-01-11;4~art8 · fonte del testo

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