Il rilascio di certificati attestanti la inserzione di atti nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e' delle societa' a responsabilita' limitata e' subordinato al pagamento di una tassa di lire 2.000 per ciascun atto. 1 Tale pagamento sara' effettuato con le medesime modalita' stabilite nel precedente articolo 1 per il versamento del diritto fisso.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51, ha disposto (con l'art. 35, comma 3) che "La tassa per il rilascio di certificati attestanti la inserzione di atti nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata, prevista dall'art. 2, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, e' elevata a L. 5.000."

Testo vigente dal 1 gennaio 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1982

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1971 al 1 gennaio 1982.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51, ha disposto (con l'art. 35, comma 3) che "La tassa per il rilascio di certificati attestanti la inserzione di atti nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata, prevista dall'art. 2, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555, e' elevata a L. 5.000."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-07-19;555~art2 · fonte del testo

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