Al penultimo comma dell'articolo 27 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e al penultimo comma dell'articolo 19 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e' aggiunto il seguente periodo: "Gli Uffici provinciali del tesoro, su domanda degli Enti, sono autorizzati a ratizzare i contributi in sei bimestralita' pagabili alle scadenze esattoriali immediatamente successive a quella del ruolo applicando la maggiorazione del 2,80 per cento sull'importo determinato per il versamento in unica soluzione".

Testo vigente dal 13 dicembre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1646~art12 · fonte del testo

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