L'articolo 9 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e' sostituito dal seguente: "Le denominazioni "acquavite di cereali", "distillato di cereali", "whisky" o "whiskey" sono riservate alle acquaviti ottenute dalla distillazione a meno di 95°, in deroga all'articolo 1, del mosto di cereali, saccarificato con diastasi di malto in esso contenuto e fermentato sotto l'azione del lievito. Le acquaviti di cui al comma precedente devono essere invecchiate in recipienti di legno per piu' di tre anni sotto diretto controllo fiscale prima di essere destinate al consumo umano diretto. La qualifica "scotch" nel quadro delle bevande alcoliche e' riservata al whisky scozzese. La qualifica "irish" e' riservata al whisky irlandese. La denominazione di "blended whisky" o "blended whiskey" e' riservata ad una miscela di distillati ognuno dei quali separatamente ha diritto alla denominazione whisky o whiskey".

Testo vigente dal 22 agosto 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-08-13;465~art6 · fonte del testo

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