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Miscellanea
Modifiche ad alcuni articoli delle leggi 7 dicembre 1951, n. 1559, e 30 aprile 1976, n. 385, relative alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti
Legge 13 agosto 1980, n. 465
- Aggiornato al
- 22 agosto 1980
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1L'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'articolo 1 della…
- Art. 2L'articolo 3 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'articolo 3 della…
- Art. 3L'articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'articolo 5 della…
- Art. 4L'articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'articolo 4 della…
- Art. 5All'articolo 8 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e' aggiunto il seguente comma: "La…
- Art. 6L'articolo 9 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e' sostituito dal seguente: "Le…
- Art. 7Nella legge 7 dicembre 1951, n. 1559, dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente: "Art…
- Art. 8L'articolo 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e' sostituito dal seguente: "Le…
- Art. 9Al terzo comma dell'articolo 14-bis della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificata…
- Art. 10All'articolo 17 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, dopo il primo comma e' aggiunto il…
- Art. 11Gli scarti di testa e di coda dell'acquavite ammessa ad agevolazioni fiscali, per essere…
- Art. 12I prodotti disciplinati dalla presente legge che al momento dell'entrata in vigore delle…
- Art. 13Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, n…
- Art. 14L'articolo 14 della legge 30 aprile 1976, n. 385, e' abrogato.
