Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1972 al 19 gennaio 1982. Leggi il testo vigente →

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed a quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in servizio negli uffici principali e locali postelegrafonici e nei posti di accettazione telefonica al pubblico, presso gli aeroporti, nonche' negli uffici principali radio postelegrafonici e nelle stazioni telefoniche, compete la indennita' di trasferta nella misura stabilita dal primo comma dell'articolo 2 della legge 15 aprile 1961, n. 291, a condizione che si tratti di uffici ubicati in localita' lontane dal centro urbano e nelle quali non vi sia disponibilita' di alloggi di tipo economico-popolare. Gli uffici che danno titolo alla corresponsione dell'indennita' prevista dal precedente comma sono stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1972 al 19 gennaio 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1972-12-21;820~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari