Articolo abrogato dalla l. 22 dicembre 1981, n. 797.
Abrogato dal 19 gennaio 1982
Articolo abrogato dalla l. 22 dicembre 1981, n. 797.
Abrogato dal 19 gennaio 1982
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1972 al 19 gennaio 1982. 128 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed a quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in servizio negli uffici principali e locali postelegrafonici e nei posti di accettazione telefonica al pubblico, presso gli aeroporti, nonche' negli uffici principali radio postelegrafonici e nelle stazioni telefoniche, compete la indennita' di trasferta nella misura stabilita dal primo comma dell'articolo 2 della legge 15 aprile 1961, n. 291, a condizione che si tratti di uffici ubicati in localita' lontane dal centro urbano e nelle quali non vi sia disponibilita' di alloggi di tipo economico-popolare. Gli uffici che danno titolo alla corresponsione dell'indennita' prevista dal precedente comma sono stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1981, N. 797
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1972-12-21;820~art3 · fonte del testo
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