Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La presente legge entrera' in vigore il 1° luglio Le guardie comuni raffermate prima di tale data continueranno a percepire il soldo annuo di L. 810 e lo conserveranno anche nelle rafferme successive, qualora non ottengano alcuna rafferma con premio.
Testo in vigore dal 1 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
